Gli elettori fisicamente impediti (i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità), possono esercitare il proprio diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia, o in mancanza, di un altro elettore scelto come accompagnatore, purché sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.
Per gli handicap solo mentali non è previsto l'accompagnamento, nemmeno da parte di un familiare.
Informazioni per l'accompagnatore:
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido;
Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione del Presidente del Seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito scrivendo testualmente: "Accompagnatore" (data, sigla del Presidente), senza apporre il bollo della sezione.
Il Presidente, prima di consegnare la scheda, deve richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
Accertarsi, con apposita domanda, che l'elettore accompagnato abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.
Legge n. 17 del 5 febbraio 2003.